Comune di Fondi

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Accesso Civico

 

L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati che il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale.

Oggetto dell’accesso civico non sono tutti i dati e documenti qualificati espressamente come pubblici dalla normativa vigente, ma solo quelli per i quali il D.Lgs 33/2013 prescrive la pubblicazione obbligatoria. Il principio di trasparenza trova il limite nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

In quest’ottica si devono rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Quindi la presenza di informazioni sensibili all’interno degli atti, non blocca la pubblicazione dell’atto stesso, che deve essere semplicemente “depurato” dalle indicazioni soggette a particolare tutela per la privacy.

Il responsabile di ciascun Settore garantisce l’esercizio del diritto di accesso civico ed è responsabile dei procedimenti di accesso civico, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 33/2013.

A seguito di richiesta di accesso civico, il responsabile di ciascun Settore provvede, entro trenta giorni a:

-       Pubblicare sul sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto;

-       Trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente (in tal caso con spese a carico dello stesso) o comunicare l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;