Il sindaco di Fondi Beniamino
Maschietto ha firmato un’ordinanza volta a contenere fenomeni che comportano
rischi per la sicurezza urbana, ripercussioni in termini di degrado urbano, ambientale
e sociale e pericoli per la pubblica incolumità. Fino al prossimo 30 settembre,
dalle 20:00 alle 6:00, in alcune aree sensibili, sono vietati, oltre al bivacco
ingiustificato in luoghi pubblici, anche la vendita di bevande in vetro.
«L’ordinanza che ho firmato –
spiega il sindaco Beniamino Maschietto – ha anche e soprattutto lo scopo di andare
incontro alle forze dell’ordine in un’ottica di collaborazione reciproca. La
presenza di gruppi di persone che tendono ad alzare il gomito, per esempio,
spesso sporcando la città o facendo baccano, è difficile da reprimere da parte
delle divise che, talvolta si ritrovano a intervenire senza poi avere in
mano strumenti per reprimere il fenomeno. Come spesso molti replicano
all’arrivo della volante, infatti, sedere su un marciapiede, all’esterno di un
negozio, e bere un super alcolico non è un reato. Ma le cose si complicano se a
bere non un bicchiere, ma intere bottiglie, sono decine di persone. Senza
considerare i rischi per la pubblica incolumità quando i vetri vengono
utilizzati come armi, o per l’ambiente, quando i rifiuti vengono abbandonati
tra strade, gradinate, piazze o marciapiedi. Con questa ordinanza intendo quindi
richiamare tutti all’ordine e vietare incresciosi fenomeni di degrado urbano,
ambientale e sociale».
Nel centro storico e in
particolare in Corso Appio Claudio, Piazza della Repubblica, Piazza Felice
Chiusano, Piazza Duomo, Piazza IV Novembre, Piazza Unità d’Italia e Piazza
Municipio, e in strade in cui il fenomeno del bivacco è particolarmente diffuso
quali via Roma, Piazza Cesare Beccaria, viale Guglielmo Marconi, Viale Regina Margherita
e nel parcheggio dell’Area mercatale attualmente privo di denominazione.
È vietato il bivacco in aree pubbliche o aperte al pubblico,
con permanenza prolungata e non giustificata, anche mediante sedute su
scalinate, marciapiedi, muretti o altre superfici non destinate alla sosta,
qualora tale condotta determini intralcio o pregiudizio al decoro urbano e alla
sicurezza pubblica.
È vietata la somministrazione e la vendita per asporto di
bevande in contenitori di vetro, da parte di esercizi commerciali, pubblici
esercizi, attività artigianali e distributori automatici. È inoltre vietato il
consumo di bevande in contenitori di vetro su aree pubbliche o aperte al
pubblico, al di fuori dei locali e delle aree di pertinenza autorizzate.
Il divieto non si applica alla somministrazione assistita, che potrà essere esercitata dagli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, purché all’interno dei locali stessi, nei dehors e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza delle attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.
Fatte salve le più gravi sanzioni disposte dalle leggi
vigenti in materia, ai trasgressori che non si atterranno strettamente a quanto
stabilito dal presente provvedimento, si applicheranno sanzioni comprese tra 25
e 500 euro.
L’ordinanza resterà in vigore fino al 30 settembre 2025, tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo.