Informazioni sulle Autocertificazioni
Che cos'è l'autocertificazione?
L'autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta di proprio pugno dal cittadino e può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori, nei rapporti con la pubblica amministrazione (e con concessionari e gestori di pubblici servizi) secondo gli usi consentiti dalla legge.
Quale è il riferimento normativo sull'autocertificazione?
La procedura di autocertificazione è disciplinata dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa (
D. P. R. 28/12/2000 - n. 445 ). Vengono previste in particolare alcune tematiche di interesse:
- 1. documenti d'identità e di riconoscimento al posto di certificati (art. 45 T.U.)
- 2. autocertificazione più facile (art. 46 T.U.)
- 3. dichiarazioni sostitutive di notorietà (art. 47 T.U.)
- 4. scadenza dei certificati (art. 48 T.U.)
Utilizi per la procedura di autocertificazione?
La procedura si applica nei casi in cui viene "autocertificata":
- data e luogo di nascita
- residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato o vedovo o stato libero
- stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
- appartenenza ad ordini professionali
- titoli di studio acquisiti ed esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e dei dati contenuti nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente l'interessato
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione, di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, tutore, curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- adempimento o non adempimento degli obblighi militari (ivi compreso stato matricolare)
- certificazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
E quando non è possibile ricorrere all'autocertificazione?
E' possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dall'art. 47 del Testo Unico sopra citato.
L'interessato può dichiarare fatti, stati o qualità personali o relativi ad altri soggetti, purché la dichiarazione sia resa nel proprio interesse e riguardi circostanze che siano a sua diretta conoscenza. La dichiarazione deve essere resa personalmente e per iscritto dall'interessato e, a parti casi residuali, non necessita di autenticazione né è soggetta ad imposta di bollo: è sufficiente firmare ed allegare la fotocopia del documento di identità (nei casi di invio per posta o attraverso fax o e-mail) oppure apporre la propria firma davanti al dipendente addetto.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può anche riguardare la conformità all'originale di documenti rilasciati o depositati presso una pubblica amministrazione o di qualsiasi tipo di documento fiscale soggetto a conservazione da parte del contribuente (Art. 19 T.U.).
Quale è la validità delle dichiarazioni sostitutive?
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono (art. 48 del T.U.).
Hanno validità illimitata i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali non soggetti a modificazione (es. certificati di nascita e di morte, titoli di studio).
Salvo diversa disposizione in apposite leggi e regolamenti, tutti gli altri certificati hanno validità per 6 mesi dal momento del rilascio.
La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile oltre questo termine, dichiarando e sottoscrivendo che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito modificazioni (art. 41 T.U.).
Quali documenti non sono autocertificabili?
Non sono autocertificabili i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, in quanto non possono essere sostituiti con altri documenti o dichiarazioni - vedi anche l'art. 49 del Testo Unico.
Quali sono le sanzioni per false dichiarazioni?
I soggetti che rilasciano dichiarazioni false o esibiscono atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti con pene che possono arrivare alla reclusione fino ad un massimo di 3 anni (art. 76 del Testo Unico). Le dichiarazioni false, inoltre, possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa (art. 75 del Testo Unico)
Come posso creare un’autocertificazione?
Sul sito della
Regione Lazio è possibile accedere ad una sezione dedicata all’autocertificazione, nella quale attraverso una procedura guidata per l'inserimento dei dati, in pochi secondi sarà possibile creare e stampare la propria autocertificazione.